Ecobonus 110% fine di un sogno!

La detrazione per la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari vale sempre il 50% di detrazione fiscale che però sale al 110% se in abbinamento con almeno due interventi di edilizia pesante (cappotto termico, caldaia, impianto fotovoltaico) in edificio (condominio) o unità immobiliare singola, non in condominio. 

 

Il Decreto “Rilancio”, ora Decreto Legge 19 Maggio 2020, n°34, ha finalmente ricevuto la bollinatura della Ragioneria Generale e la firma del presidente della Repubblica, entrando quindi in vigore.

 

Il testo consta di 266 articoli che affrontano i temi più disparati, ma in questo articolo ci concentreremo esclusivamente sugli aspetti più importanti in relazione al settore di competenza di questa azienda, ovvero edilizia-efficienza energetica-ristrutturazioni.

Innanzi tutto due premesse:

  • Il testo del Decreto è ufficiale, ma l’iter parlamentare potrebbe portare modifiche al provvedimento;
  • Per comprendere vari aspetti tecnici del Decreto sarà necessario attendere alcuni altri Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico e una circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Detto questo, andiamo ai contenuti.

Nello specifico gli articoli di maggior interesse, sono il 119 “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, e il 121 “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto in credito d’imposta cedibile” che approfondisce le questioni finanziare legate ai crediti derivanti dai bonus fiscali derivanti dagli interventi edilizi.

Nella sostanza, l’articolo 119 eleva al 110% la detrazione per tre tipologie di intervento di efficienza energetica (cappotto, impianti nei condomini e impianti nelle unifamiliari) e stabilisce che possono accedere a tale livello di incentivi anche gli altri interventi di efficienza energetica (come definiti dall’art. 14 del DL 63/2013), purché effettuati in combinazione con uno dei primi tre.

Contestualmente viene ridotto l’orizzonte temporale per rientrate delle detrazioni (da 10 a 5 anni) e stabilito che questo regime particolare sarà in vigore dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.

 

Inoltre sono introdotti vincoli di natura ambientale (obbligo di rispetto dei CAM), di natura energetica (dimostrazione che l’intervento ha garantito il miglioramento di due classi energetiche confrontando APE pre e post ristrutturazione) e di natura legale (restano esclusi dal nuovo regime le seconde case, eccetto quelle all’interno di condomini).

 

In altre parole: gli incentivi sulla sostituzione di serramenti e schermature solari non cambiano di una virgola, a meno che il rinnovamento dei serramenti avvenga contestualmente a due dei tre interventi cardine del provvedimento.

 

Per quanto riguarda l’articolo 121, esso disciplina la cessione del credito e lo sconto in fattura, per i lavori rientranti nell'ecobonus al 110%, stabilendo la possibilità di cedere il credito derivante dagli incentivi anche a banche e istituzioni finanziare, senza limiti sul numero di passaggi. 

 

Quanto agli interventi di sostituzione dei serramenti e di installazione delle schermature solari essi scontano purtroppo la detrazione del 50% delle spese sostenute che verranno detratte in 10 anni, senza alcuna possibilità di sconto in fattura. 

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